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Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
DIRETTIVA N. 92

Roma, 23 dicembre 2005

VISTA la Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, l’articolo 18 recante disposizioni in materia di effettuazione degli appalti;

VISTO il D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157 recante disposizioni attuative della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

VISTO il D.L.vo 1 dicembre 1997, n. 468, inerente alla revisione della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 - come integrato dal D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 e successive integrazioni e modifiche - che, al fine di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti impiegati in attività LSU ed LPU, prevede l’affidamento a terzi delle medesime attività mediante la stipula di convenzioni con pubbliche Amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, l’articolo 21 che disciplina l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 citata;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, l’articolo 8, che prevede il trasferimento di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della suindicata Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.M. 23 luglio 1999, n. 184, riguardante il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Enti locali allo Stato, ai sensi dell’articolo 8 della citata legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riguardo, relativamente alla stabilizzazione del personale utilizzato in attività socialmente utili, alle disposizioni a fronte delle quali, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte del personale esterno impegnato in LSU ed LPU, lo Stato subentra nelle convenzioni per la stabilizzazione dei progetti per i lavori precitati relativi all’attuazione di compiti propri del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente;

VISTO il D.M. 10 agosto 2000, n. 201 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sui criteri ed i parametri di determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative ed, in particolare, l’articolo 8, che prevede un accantonamento proporzionale del 25% del corrispondente organico, in quelle sedi scolastiche nelle quali il relativo servizio di pulizia sia espletato da personale estraneo all’Amministrazione scolastica;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l’articolo 78, comma 31, che, ai fini della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, prevede l’attivabilità di procedure di terziarizzazione, secondo criteri e modalità che assicurino trasparenza e competitività degli affidamenti;

VISTO il D.M. 20 aprile 2001, n. 66, assunto di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2001, reg. 2, foglio 101;

VISTO, in particolare, il D.M. 20 aprile 2001, n. 65, assunto di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2001, reg. 2, foglio 100, con il quale si è disposta, mediante procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia in Istituzioni scolastiche statali, la stabilizzazione del personale già impegnato ai sensi del citato D.L.vo 81/2000, in attività socialmente utili riconducibili alle funzioni ausiliarie ATA, attraverso l’affidamento, a Consorzi di Imprese, dei servizi di pulizia degli spazi e dei locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre ed impianti sportivi;

VISTA, altresì, la Convenzione quadro 7 giugno 2001 e successive integrazioni e modifiche, assunta, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con i Consorzi di Imprese e Società Cooperative per l’affidamento dei servizi di pulizia in precedenza indicati, sulla base del piano di terziarizzazione stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, con la quale è stata data concreta attuazione al precitato D.M. 65/2001 attraverso l’assunzione a tempo indeterminato, da parte dei Consorzi citati, del personale interessato;

VISTO il D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche autonome ed, in particolare, l’articolo 7, che riconosce loro piena autonomia negoziale a fronte della quale possono stipulare convenzioni e contratti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto in data 25 maggio 2001 ed, in particolare, l’articolo 4, che dispone, che, in caso di cessazione dell’appalto, l’impresa subentrante, a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, s’impegna all’assunzione del personale facente capo all’impresa cessata;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, in particolare, l’articolo 35 inerente alle misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, il cui comma 9 - subordinando la possibilità di terziarizzare i servizi di pulizia alla preventiva definizione di appositi provvedimenti di carattere normativo, che prevedano sia l’indisponibilità di una determinata quota proporzionale dei corrispondenti posti dell’organico ATA nelle Istituzioni scolastiche interessate, che le conseguenti variazioni di bilancio dirette a consentire l’attivazione dei contratti - in concreto consente l’esternalizzazione dei soli servizi al momento oggetto di proroga ed esclusivamente in quelle Istituzioni scolastiche nelle quali tale esternalizzazione era già prevista, escludendo ogni possibilità di generalizzazione;

PRESO ATTO della nota 26 giugno 2002, con la quale la Commissione delle Comunità Europee significava l’avvio della procedura d’infrazione n. 2002/4476, per violazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, censurando le modalità con le quali il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca - a fronte di quanto espressamente previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.L.vo 1 dicembre 1997, n.468 come integrato e modificato dal D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 - aveva proceduto all’affidamento dei servizi di pulizia svolti da personale ex LSU negli Istituti scolastici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed, in particolare, l’articolo 21, che ha modificato il D.l.vo 468/1997 citato, richiedendo il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti anche per le attività in esso contemplate;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale ATA del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed, in particolare, l’articolo 8 che, nel disciplinare le funzioni degli Uffici Scolastici Regionali, attribuisce al Direttore Generale Regionale anche il compito di assegnare alle Istituzioni scolastiche le relative risorse umane e finanziarie;

CONSIDERATO il parere reso dal Consiglio di Stato in data 9 giugno 2004 Sez. II, n. 365/2004, in ordine all’intervenuta stabilizzazione del personale ex LSU a seguito del prefato D.M. 65/2001 e della successiva Convenzione quadro 7 giugno 2001;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della precitata Legge 23 dicembre 2000, n. 388, autorizza per l’esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 375 milioni di euro, facente capo, pro quota, agli appositi capitoli di bilancio degli Uffici Scolastici Regionali interessati, in relazione al rispettivo fabbisogno;

VISTA, altresì, la Legge 30 dicembre 2004, n. 312, inerente al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 ed a quello pluriennale per il triennio 2005-2007 ed, in particolare, l’articolo 7, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 31 dicembre 2004, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 2005;

PRESO ATTO della nota ministeriale 26 gennaio 2005, n. 26 con la quale, nelle more della definizione delle gare ed in vista della stipula dei contratti con i vincitori delle gare medesime, a fronte delle risorse come sopra appostate ed anche al fine di scongiurare ogni turbativa nella regolare prestazione del servizio scolastico all’utenza a causa dell’interruzione delle attività di pulizia nelle scuole interessate, è stata prevista la proroga dei contratti attualmente in esercizio;

RILEVATA l’esigenza, a fronte di tutto quanto in precedenza indicato, di dare concreta attuazione alle disposizioni contemplate, in particolare, dall’articolo 21 della legge 306/2003, attuativo delle prescrizioni europee, attraverso l’indizione di apposite gare, di carattere regionale, per l’affidamento degli appalti di pulizia in quelle scuole statali nelle quali il relativo servizio, a fronte della normativa prefata, è svolto da personale ex LSU in luogo dell’assunzione di personale dipendente, attualmente in regime di proroga;

RILEVATA, inoltre, l’opportunità di omogeneizzare, nelle modalità e nei termini di decorrenza, il regime dei servizi già svolti dal personale interessato ai sensi della normativa surrichiamata, anche al fine di ottimizzarne le prestazioni e maturare eventuali economie di gestione attraverso l’indizione di gare di portata regionale;

PRESO ATTO che, nelle sedi scolastiche interessate dall’esternalizzazione citata, il corrispondente contingente di personale ATA riporta un accantonamento proporzionale del 25% della rispettiva consistenza organica, come indicato nel prefato DM.201/2000;

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere alla tempestiva indizione delle gare di appalto, in conformità alla vigente normativa, per la scelta delle imprese alle quali affidare i servizi di cui sopra, attualmente in regime di proroga;

CONSIDERATA l’opportunità di tener conto anche dell’ottimizzazione dei servizi offerti e della necessità, correlata alla normativa di riferimento, di assicurare, in ogni caso, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale interessato;

RILEVATA, altresì, la possibilità, nei limiti degli stanziamenti appostati in bilancio, di procedere progressivamente, ove necessario per migliorare la qualità dei servizi attualmente prestati, all’adeguamento contrattuale del personale predetto dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite come previsto dal vigente CCNL di categoria, a fronte delle eventuali economie maturate nel corso delle gare o rivenienti dalle cessazioni dello stesso a qualunque titolo verificatesi alla data di emanazione del bando e, successivamente, al 30 giugno di ciascun anno, ferma restando l’impossibilità di attivare, in correlazione ad esse, nuove assunzioni di corrispondenti unità di personale;

CONSIDERATA l’opportunità di dare indicazioni comuni per garantire uniformità di comportamento ed univocità interpretative nella definizione e gestione delle gare d’appalto da parte dei Direttori degli Uffici scolastici regionali, anche a fronte della particolare natura della fattispecie di riferimento, comportante implicazioni non solo tecnico-giuridiche, ma di spiccata rilevanza anche politica e socio-occupazionale;

RITENUTO, inoltre, di dover impartire linee di indirizzo ed indicazioni comuni a tutte le componenti interessate, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, coinvolgente le Scuole dell’autonomia, gli Uffici scolastici regionali e locali e la stessa Amministrazione centrale;

RILEVATA l’opportunità di fornire, per le finalità di cui sopra, l’allegata documentazione, predisposta in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che nella Legge Finanziaria 2006 sono state appostate in bilancio, per il prossimo triennio 2006, 2007 e 2008, le risorse necessarie per la stipulazione di contratti di durata triennale con i vincitori delle gare;

SENTITE le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate,

emana la seguente

DIRETTIVA
Art.1
Campo di applicazione e criteri generali

La presente Direttiva, ai sensi e per gli effetti di cui alle premesse, che s’intendono integralmente richiamate nell’articolato, definisce gli ambiti operativi, le modalità, i termini, il ruolo dei diversi soggetti, gli organi ed i livelli istituzionali coinvolti (Istituzioni scolastiche, Uffici scolastici regionali ed Amministrazione centrale) per l’effettuazione di gare dirette all’individuazione del contraente per la stipula di “contratti normativi” con i quali regolamentare - nell’ambito delle risorse all’uopo appostate nei bilanci dei singoli Uffici Scolastici Regionali medesimi - le modalità della fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato a seguito di contrattualizzazione a tempo indeterminato con i Consorzi firmatari della Convenzione quadro 7 giugno 2001, affidatari di tali servizi presso gli Istituti scolastici, attualmente in regime di proroga.

Ciascun Ufficio scolastico regionale interessato procederà con la massima tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di registrazione della presente direttiva, a bandire le gare. Esse avranno carattere regionale, salva la possibilità, a fronte di comprovate, particolari esigenze locali, di prevedere livelli di portata territoriale più limitata (lotti), il valore di ciascuno dei quali non potrà, però, essere inferiore ad un terzo dell’importo complessivo della gara. Fino alla conclusione delle gare, per il cui espletamento ci si uniformerà alla vigente normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni comunitarie in materia, gli appalti in atto s’intendono prorogati. Al fine di delineare un percorso omogeneo, finalizzato a favorire l’adozione, da parte dei singoli Uffici scolastici regionali nell’ambito dei quali attualmente sono svolte le attività esternalizzate, di comportamenti univoci e condivisi, è stata predisposta, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’unita documentazione di gara utile a disciplinarne le relative procedure, che costituisce parte integrante della presente direttiva ed ai cui contenuti si fa puntuale ed espresso rinvio.

Pertanto, ogni Direttore generale regionale nel cui ambito di competenza sono in esercizio le attività di cui alle premesse, avvalendosi, come sopra, della citata documentazione, provvederà all’indizione ed alla gestione della gara d’appalto, nominerà la Commissione costituita da componenti dotati delle opportune conoscenze tecnico-giuridiche in materia e proclamerà i vincitori di gara sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo anche conto dell’ottimizzazione dei servizi offerti ed avendo cura di assicurare, in ogni caso, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale interessato secondo quanto in premessa indicato, con possibilità dell’utilizzo, ove necessario, delle eventuali economie maturate nel corso delle gare citate o rivenienti dalle cessazioni del personale medesimo a qualunque titolo verificatesi entro la data di emanazione del bando e, successivamente, al 30 giugno di ciascun anno, per il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite. Quanto sopra ove necessario per migliorare la qualità dei servizi attualmente prestati ovvero per far fronte, con ore di lavoro aggiuntive, all’eventuale collocamento a riposo di personale ex LSU, non sostituibile. Concluse le operazioni di aggiudicazione, ogni Direttore Generale Regionale provvederà a stipulare il contratto quadro normativo con il vincitore delle gare - i Dirigenti scolastici, in applicazione del contratto quadro citato, sottoscriveranno successivamente con le ditte aggiudicatarie i singoli i contratti di appalto dei servizi oggetto di gara.

Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, ciascun Direttore Scolastico Regionale curerà di fornire adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali di tutte le categorie interessate, a livello territoriale, sia dei servizi che, ai sensi dell’articolo 5 del relativo CCNL, della scuola.

Art. 2
Risorse finanziarie

Premesso che per il corrente esercizio finanziario, le risorse disponibili per le attività prestate nelle scuole dal personale ex LSU, comprese le unità lavorative con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano, complessivamente, a 375 milioni di euro, ai fini delle attività di cui al precedente articolo 1 saranno utilizzati i corrispondenti finanziamenti all’uopo appostati in bilancio in ciascuna annualità 2006, 2007 e 2008 del triennio 2006/2008 dalla Legge Finanziaria 2006 ed ammontanti, per ognuna di tali annualità, a 370 milioni di euro. Tali risorse, come iscritte nello stato di previsione di questo Ministero sotto ciascun centro di responsabilità riferito ad ogni Ufficio Scolastico Regionale, daranno luogo alla base d’asta delle rispettiva gare d’appalto, nei limiti degli importi rispettivamente assegnati agli Uffici medesimi nel triennio citato e previa detrazione, da parte degli stessi, delle spese relative sia alle procedure di gara che al pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, eventualmente già operante nelle scuole in essi incardinate ed i cui contratti s’intendono, per il citato periodo, ulteriormente prorogati. Le medesime risorse, una volta intervenuta l’aggiudicazione, saranno utilizzate da ogni Direttore regionale territorialmente competente per sovvenzionare le attività promosse dalle Istituzioni scolastiche direttamente interessate, sulla scorta del contratto-quadro definito dai Direttori regionali medesimi e secondo i criteri e gli indirizzi dagli stessi fissati, in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dalla presente direttiva. L’appalto, oggetto delle gare, avrà, nell’ambito delle risorse puntualmente disponibili nei singoli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 del triennio di riferimento e subordinatamente ad esse, durata triennale. Nelle more dell’emanazione del bando successivo, si potrà procedere alla proroga della durata dell’appalto per un massimo di dodici mesi. Il periodo d’efficacia dei contratti stipulati per il predetto triennio, nonché della possibile ulteriore proroga annuale, eventualmente protraentesi oltre l’esercizio finanziario 2008, è ovviamente soggetto alla condizione risolutiva dell’effettivo appostamento in finanziaria delle corrispondenti risorse, relativamente agli anni successivi al citato 2008.

Art. 3
Obiettivi

Le attività contemplate dall’appalto, ivi comprese quelle, eventuali, extra canone, sono definite puntualmente nel capitolato tecnico e riguardano le sole attività di pulizia presso gli Istituti scolastici indicati in ciascun bando di gara, come già espletate attualmente ed oggetto di proroga presso i medesimi Istituti interessati. Non è consentita l’estensione degli appalti ad attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, né ad Istituzioni scolastiche non comprese negli elenchi allegati a ciascun bando, di cui costituiscono parte integrante; a fronte, peraltro, della specificità della normativa di riferimento, non è ammesso il subappalto.

Art.4
Livelli d’intervento

Le gare, salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, avranno portata regionale; ad esse potranno partecipare, a norma di legge, le imprese appartenenti alle tipologie contemplate nell’unita documentazione, in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità in essa prescritte.

Le risorse assegnate ai rispettivi Uffici scolastici regionali sono finalizzate a consentire il migliore esercizio delle attività previste dalla presente Direttiva ed, a tal fine, ciascun Ufficio medesimo curerà di fornire ai Capi d’istituto interessati ogni ausilio, informazione e sostegno, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, per facilitarne le attività, garantendo loro - in quanto diretti contraenti con le ditte assegnatarie - gli opportuni, adeguati, supporti tecnici, operativi e normativi ed assicurando, altresì, la tempestiva assegnazione delle risorse necessarie per l’esercizio delle attività di competenza.

Art. 5
Monitoraggio

Il corretto svolgimento delle attività contemplate nella presente Direttiva sarà oggetto di specifiche azioni di monitoraggio ed, a tal fine, la Direzione Generale del Personale della scuola definirà, d’intesa e con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali, un apposito progetto al riguardo.

A norma della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO
F.to Letizia Moratti

Registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2006

Reg. n. 1, foglio n. 78

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